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Legge 27/02/2004 n. 47

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

-L'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. - (Concessioni autostradali).

1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X del- la formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1.996, sono approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni an- no la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio del- l'anno successivo.

7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento».

-All'articolo 23: al comma 1, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»; al comma 3, le parole: «euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»; dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonchè al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi»; nella rubrica, dopo le parole: «del trasporto pubblico locale», sono inserite le seguenti: «, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile».

-Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti: «Art. 23-bis. - (Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). -

1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-ter. (Proroga dì termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

1. All'articolo 10 del Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del Decreto-Legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

Art. 23-quater. (Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia).

1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della Legge 1 agosto 2002, n. 166.

Art. 23-quinquies. (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro).

1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

Art. 23-sexies. - (Regolamento interno delle società cooperative).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile.

Art. 23-septies. - (Proroga del Fondo regionale di protezione civile).

1. All'articolo 138, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-octies. (Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici).

1. L'articolo 23 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Art. 23-nonies. - (Riscossione dei tributi degli enti locali). -

1. All'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse.

Art. 23-decies. (Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria).

1. All'articolo 1 del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".

2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "16 marzo 2004".

3. All'articolo 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1 giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2004".

4. All'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni

a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004"

 

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